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La Cassazione smentisce il Garante della privacy. L’“archivio” Genchi era regolare. Il consulente delle procure trattò correttamente i dati contenuti nei tabulati su cui indagava

La Notizia - 17 gennaio 2022 - di Redazione

Silvio Berlusconi lo aveva definito “il più grande scandalo della Repubblica”. Correva l’anno 2009 e il “caso Genchi” era ormai diventato l’ordine del giorno dell’agenda politica, tanto che lo stesso presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, aveva esternato che “l’affare Genchi è gravissimo, per la rete di tabulati e intercettazioni che tiene per sé nel suo archivio personale: saranno coinvolte tante persone innocenti; il Pd avrebbe dovuto attaccare Genchi per primo, senza aspettare che si scatenasse Berlusconi; l’operazione che Berlusconi sta innescando è una battaglia più che giustificata”.
 
Così, sette anni dopo, nel 2016, il Garante della privacy decise di colpire Gioacchino Genchi, all’epoca consulente informatico dell’autorità giudiziaria in numerose indagini e in importanti processi penali di rilevanza nazionale. Al termine dell’istruttoria, infatti, il Garante aveva inflitto a Genchi, con ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva, di pagare la sanzione di 192 mila euro.
 
Proposto ricorso, 18 luglio 2019, la prima sezione civile del Tribunale di Palermo, con sentenza della Giudice Sebastiana Ciardo, annullò integralmente l’ordinanza di ingiunzione del Garante. Infatti, a seguito di una articolata istruttoria, il Tribunale accertò che Genchi aveva più che correttamente trattato i dati delle indagini e dei processi nei quali era stato nominato consulente, dalle più importanti Procure italiane.
 
Il Garante ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale ed oggi è stata depositata la decisione della prima sezione civile della Cassazione (Sentenza n. 4767 del 19-11-2021), che ha integralmente respinto il ricorso del Garante. Tutto cominciò quando Genchi – stimato consulente delle più importanti Procure italiane, nonché collaboratore di Giovanni Falcone, nonché consulente nelle indagini sulle stragi – venne nominato consulente dal pm di Catanzaro, Luigi de Magistris, nelle inchieste “Poseidone” e “Why Not”.
 
Nel corso dell’acquisizione dei tabulati dei dati relativi al traffico telefonico, emersero alcune utenze cellulari in uso ad Alberto Cisterna, unitamente ad altre in uso a soggetti con lui in rapporti, quando questi svolgeva le funzioni di procuratore aggiunto della Procura Nazionale Antimafia, al tempo in cui era procuratore Piero Grasso.
 
In particolare, il consulente Genchi aveva appurato i rapporti tra Cisterna e Luciano Lo Giudice, appartenente ad una famiglia di ndrangheta di Reggio Calabria. Per quei suoi rapporti, Il Csm aveva applicato a Cisterna la sanzione disciplinare e la misura cautelare del trasferimento d’ufficio e l’incompatibilità a svolgere funzioni requirenti, entrambe confermate dalle sezioni unite della Cassazione.
 
Cisterna, quindi, nel presupposto di un illecito trattamento e illecita divulgazione dei suoi dati personali, aveva reagito presentando un esposto al Garante della privacy contro Gioacchino Genchi. Una tesi che è caduta anche in Cassazione. Gli “ermellini” dapprima rimarcano “la congenita debolezza dell’impianto istruttorio su cui si regge l’accusa mossa nei confronti del Genchi”.
 
Un castello di accuse sciolto come neve al sole “non essendo stato effettivamente provato sulla scorta di “un’analisi tecnica approfondita” che il Genchi avesse trattato i dati in suo possesso per finalità estranee a quelle di giustizia in ragione delle quali ne era avvenuta l’acquisizione”.
 
La Cassazione, poi, approfondisce nel merito la questione: “avendo acquisito i dati in questione nel corso della sua attività di perito, il Genchi era esentato dall’osservare le norme dettate dal d.lgs. 196/2003 a tutela dei dati personali. E poiché d’altro canto non vi era prova che il Genchi avesse trattenuto e trattato i dati così acquisiti oltre i tempi richiesti dalle consulenze affidategli, nessun illecito era perciò al medesimo addebitabile”.