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Le chat di Ricci e il caso a Bruxelles. Genchi: “Il suo sì non basta. Ma può consegnarle lui alla Procura”

L’avvocato di Santini sulla richiesta di revoca dell’immunità avanzata al Parlamento europeo: "Apprezzabile la sua collaborazione, però non serve per accelerare l’iter. Ma c’è un’altra via"

il Resto del Carlino - Pesaro - 13 giugno 2026 - di Antonella Marchionni


 
Ricci dice di voler fare presto? Per l’avvocato Gioacchino Genchi, difensore di Massimiliano Santini, una strada più rapida ci sarebbe: l’eurodeputato potrebbe estrarre lui stesso dal proprio telefono le conversazioni con l’ex braccio destro e depositarle spontaneamente in Procura. La Procura di Pesaro, infatti, ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità di Matteo Ricci per poter sequestrare, leggere ed eventualmente utilizzare la corrispondenza tra l’ex sindaco e Santini: chat WhatsApp, mail e file collegati all’inchiesta. Ricci ha rivendicato pubblicamente di non opporsi. Anzi, ha sostenuto di aver già autorizzato i magistrati sette mesi fa alla lettura delle comunicazioni e di aver ribadito il consenso anche davanti agli organismi europei.
 
Abbiamo chiesto all’avvocato Genchi: ritiene che tale disponibilità sia giuridicamente sufficiente a consentirne l’utilizzazione processuale? “Occorre innanzitutto rilevare che la disponibilità manifestata dall’onorevole Ricci costituisce un comportamento certamente apprezzabile sul piano personale e istituzionale, poiché denota la volontà di collaborare all’accertamento dei fatti e di favorire il più rapido chiarimento della vicenda. Sotto il profilo strettamente giuridico e processuale, tuttavia, tale disponibilità non appare idonea, di per sé sola, a superare il regime di garanzia previsto dall’ordinamento costituzionale e sovranazionale a tutela delle comunicazioni dei membri delle assemblee legislative. È infatti necessario ricordare che le prerogative riconosciute ai parlamentari nazionali ed europei non sono previste nell’interesse del singolo parlamentare, né costituiscono diritti disponibili dal loro titolare. Esse sono invece poste a presidio della funzione pubblica esercitata dal rappresentante eletto e mirano a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’organo parlamentare rispetto agli altri poteri dello Stato. La medesima logica ispira tutte le principali guarentigie parlamentari, che si estendono, oltre che alle comunicazioni, anche alle perquisizioni personali e domiciliari, nonché alle limitazioni della libertà personale, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Tali garanzie rispondono all’esigenza di evitare che l’esercizio della funzione legislativa possa essere condizionato da indebite interferenze provenienti da altri poteri dello Stato, nel rispetto del principio di separazione e di equilibrio tra i poteri che caratterizza ogni ordinamento democratico. In questa prospettiva, la volontà del singolo parlamentare di consentire l’utilizzazione processuale delle proprie conversazioni telefoniche, telematiche o epistolari non appare, di regola, sufficiente a rimuovere il limite giuridico derivante dal particolare regime di protezione previsto dall’ordinamento”.
 
“La disponibilità del soggetto interessato – prosegue l’avvocato Genchi – può certamente assumere rilievo sul piano politico o personale, ma non è normalmente idonea a sostituire i presupposti formali richiesti dalla legge per l’utilizzazione processuale di tali comunicazioni. Per quanto concerne, nello specifico, la posizione dell’onorevole Ricci quale membro del Parlamento europeo, l’eventuale utilizzazione delle comunicazioni che lo riguardano dovrà pertanto essere valutata alla luce delle procedure e delle autorizzazioni previste dal diritto nazionale ed europeo, che non possono essere surrogate dalla semplice manifestazione di consenso dell’interessato. Vi è però un profilo pratico che merita di essere evidenziato. Qualora l’onorevole Ricci intendesse fornire un contributo concreto e immediato all’accertamento della verità, egli potrebbe autonomamente estrarre dal proprio dispositivo le conversazioni ritenute rilevanti e depositarle spontaneamente presso la Procura della Repubblica. In tal caso si tratterebbe di documentazione proveniente direttamente dall’indagato e prodotta volontariamente dallo stesso, suscettibile di acquisizione al procedimento ai sensi dell’articolo 234 dl codice di procedura penale e, più in generale, delle norme che disciplinano l’acquisizione documentale. Una simile iniziativa consentirebbe all’autorità giudiziaria di esaminare immediatamente il contenuto delle conversazioni, confrontandolo con gli ulteriori elementi investigativi già acquisiti, comprese le eventuali chat estratte dai dispositivi degli altri soggetti coinvolti. In tal modo – la conclusione – sarebbe possibile perseguire l’obiettivo della massima celerità nell’accertamento dei fatti senza attendere gli esiti delle procedure autorizzative eventualmente richieste per l’utilizzazione processuale delle comunicazioni già acquisite”.