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Fatte queste considerazioni, può procedersi con l’ulteriore esame, ancora una volta mediante la lettura dell’ordinanza cautelare (da p. 615), dell’ampia casistica di accessi abusivi eseguiti dagli odierni imputati.
Si tratta di avvenimenti la cui esposizione non richiede alcuna preventiva opera autenticamente ricostruttiva, con una componente concettuale apprezzabile che importi l’onere di selezione tra più opzioni interpretative. Essa, infatti, si appaga della mera ricognizione di intercettazioni e dati tecnici di immediata lettura, raccolti nella C.N.R. n. 1097/2017 (da p. 470), che rendono impervia la possibilità di una esegesi diversa da quella fornita dagli investigatori e compendiata in sede cautelare:
Gli accadimenti registrati il 21 luglio 2016.
Sempre nei giorni di cui si è poc’anzi dato conto, ed in specie il 21 luglio 2016, venivano registrati ulteriori accadimenti che meritano di essere qui riportati in maniera cronologica onde avere pienamente contezza degli stessi.
Ed invero:
la mattina di quel giorno poteva evincersi, dall’analisi dei tabulati telefonici, una prima telefonata delle ore 8.27 (della durata di 144 secondi) ed una successiva delle ore 8.39 e 25 secondi (59 secondi) indirizzate dall’utenza fissa avente nr. 06+++++ – attestata presso la sede di Roma di Confindustria Roma – a quella, sempre fissa, avente nr. 02+++++++ attestata presso l’ufficio della Prefettura di Milano nella disponibilità di DE ANGELIS Marco.
Sempre dai tabulati telefonici era possibile rilevare che, negli orari in cui venivano rilevate quelle telefonate, le utenze radiomobili nella disponibilità del DI SIMONE e del DE ANGELIS agganciavano celle telefoniche limitrofe ai rispettivi luoghi di lavoro.
In altre parole è possibile affermare che la mattina del 12 luglio 2016 il DI SIMONE avesse contattato per due volte il DE ANGELIS attraverso le utenze dei rispettivi uffici.
Giova evidenziare che, sempre dall’analisi dei tabulati telefonici, si è accertato che il giorno precedente, dalle ore 17 circa sino alle ore 20 circa, il MONTANTE ed il DI SIMONE si trovavano entrambi nella sede romana di CONFINDUSTRIA, così come la contemporanea presenza dei due in quei luoghi veniva rilevata anche il 21 luglio dalle ore 9.45 circa sino alle successive ore 15.00 circa.
Sulla scorta delle attività d”intercettazione eseguite nell’ambito del procedimento si rilevava altresì che alle ore 8.41 e 34 secondi del 21 luglio 2016 (dunque un minuto e 10 secondi dopo aver chiuso la telefonata col DI SIMONE) il DE ANGELIS inviava un sms a Salvatore GRACEFFA del seguente tenore “Salvo sei operativo ?” (cfr. R. Int. 322/2016, progressivo nr. 3193 del 21. 7.2016). Pochi minuti dopo (alle ore 8.44 e 7 secondi), sempre tramite sms, il GRACEFFA rispondeva “di pomeriggio sì” (cfr. R. Int. 322/2016, progressivo nr. 3194 del 21.7.2016), sicché, appena un minuto dopo, il DE ANGELIS inviava altro sms con cui testualmente evidenziava al suo interlocutore “se puoi ti ho scritto su w”.
Orbene, pare possibile affermare, senza tema di smentita, che dopo aver parlato col DI SIMONE, il DE ANGELIS subito si era messo in contatto col GRACEFFA per sondare la sua disponibilità ad effettuare accertamenti in banca dati S.D.I. i cui estremi gli aveva poi inviato su “W” e cioè per il tramite del sistema di messaggistica denominato “whatsapp”.
Gli accertamenti compiuti per verificare accessi del GRACEFFA, quel giorno, alla banca dati S.D.I. hanno permesso di rilevare che dalle ore 14.32 sino alle ore 14.42 questi aveva interrogato il nominativo di Salvatore PETROTTO.
Appena sette minuti dopo (alle ore 14.49) il DE ANGELIS provava a contattare il DI SIMONE – che però non rispondeva – ed alle successive ore 14.59 quest’ultimo richiamava il DE ANGELIS. Si tratta della conversazione telefonica di cui si è dato conto in precedenza (R. Int. 1 72/2016 progr. 9149), in apertura della quale il DE ANGELIS subito diceva al DI SIMONE “va taliati i cosi…”. Si può quindi affermare che, subito dopo aver compiuto gli accertamenti sul conto del PETROTTO, il GRACEFFA aveva inviato i relativi esiti, tramite whatsapp – come desumibile dalle molteplici evidenze sin qui rappresentate – al DE ANGELIS e questi li aveva girati al DI SIMONE del pari tramite whatsapp, invitandolo, poi, nella telefonata delle ore 14.59 a controllare quanto gli aveva già scritto.
Si dirà in seguito, ad ulteriore conforto del fatto che si sia trattato dell’ennesimo accesso abusivo in banca dati S.D.I. eseguito su disposizione del MONTANTE del concreto interesse da questi nutrito ad attingere informazioni riservate nei confronti del PETROTTO.
Gli accadimenti registrati il 22 luglio 2016.
Da ultimo, va rilevato che il 22 luglio 2016 si registrava l’ennesima richiesta rivolta dal DE ANGELIS al GRACEFFA di accertamenti da eseguirsi in Banca dati S.D.I.
In particolare, in quella occasione, il DE ANGELIS rappresentava al suo interlocutore di avere solo un nome e cognome, sia pure “particolare”, senza data di nascita di un soggetto di Paderno Dugnano dell’età di circa trentacinque anni e chiedeva al GRACEFFA se gli potesse “vedere come sta” (progr. nr. 3277 delle ore 10.24).
Il GRACEFFA, come al solito, mostrava la sua disponibilità e gli chiedeva di mandarglielo
su whatsapp.
[…] Neanche a dirlo, anche in tal caso gli accertamenti eseguiti a riscontro hanno consentito di rilevare che il GRACEFFA, quello stesso giorno, aveva interrogato la Banca Dati S.D.I. dalle ore 13.37.08 alle ore 13.38.36 (quindi dopo l’orario in cui era intercorsa la sopra indicata telefonata) in relazione ai seguenti nominativi:
– DI PECO Alessandro, nato a Paderno Dugnano il 29.12.1984
– DI PECO Alessandro uno nato a Milano il 29.11.1974
– DI PECO Alessandro, nato a Milano il 29.12.1984.
Dall’analisi dei tabulati non emergeva alcun ulteriore contatto tra il DE ANGELIS ed il GRACEFFA, i quali, al1’evidenza – e come dimostrato dalle intercettazioni di cui si è dato conto – hanno poi comunicato con altri canali, in specie quelli di messaggistica su rete web.
Non venivano neanche censiti altri contatti tra i soggetti di interesse, ed in specie col DI SIMONE o tra questi ed il MONTANTE e la circostanza, a parere del Pubblico Ministero, si spiega adeguatamente proprio dal tenore della conversazione intercettata, da cui traspare come il DE ANGELIS conoscesse, sia pure superficialmente, il soggetto in relazione al quale aveva chiesto al GRACEFFA di attingere notizie allo S.D.I. e che, dunque, si sia trattato, in tal caso, di un accertamento che lo stesso DE ANGELIS aveva chiesto a proprio beneficio.
Si riportano, di seguito, gli ulteriori accessi S.D.I. compiuti dal collaudato staff di MONTANTE:
In particolare, seguendo un criterio cronologico (e tralasciando di indicare i nominativi interrogati dal GRACEFFA di cui si è già in precedenza dato conto) si appurava ulteriormente che lo stesso GRACEFFA:
il 6.11.2009, alle ore 11.21, interrogava il nominativo dell’imprenditore di Caltanissetta LO CASCIO Salvatore;
il 30.11.2009 (data in cui, come si è detto in precedenza, effettuava accertamenti anche sul conto di Antonino GRIPPALDI, Antonino SMIRIGLIA e Michele BERNA NASCA), dalle ore 12.27 alle ore 12.35, interrogava il nominativo di Davide DURANTE (ex Presidente di Confindustria Trapani);
il 6.12.2009, alle ore 11.16, interrogava il nominativo di CICERO Alfonso (dunque, anche in epoca in cui il CICERO doveva ritenersi vicino al MONTANTE);
il 3.12.2009, alle ore 8.14, interrogava il nominativo di CUSUMANO Giulio;
il 18.1.2010, dalle ore 22.19 alle ore 22.26 interrogava il nominativo di altro imprenditore nisseno, MISTRETTA Salvatore, nonché dalle ore 23.15 alle ore 23.19 il nominativo dell’ex Presidente del Consorzio A.S.I. di Caltanissetta Umberto CORTESE;
il 24.1.2010, alle ore 3.37 del mattino, effettuava una nuova interrogazione sul nominativo di Salvatore MISTRETTA;
il 5.3.2010, dalle ore 17.00 alle ore 17.02, interrogava i nominativi dei collaboratori di giustizia RIGGIO Pietro, BARBIERI Carmelo e RIGGI Aldo;
il 7.3.2010, dalle ore 17.33 alle ore 17.35, interrogava ancora una volta i nominativi dei collaboratori di giustizia RIGGIO Pietro e RIGGI Aldo;
l’8.3.2010, dalle ore 12.46 alle ore 12.51, interrogava il nominativo dell’ex Direttore del Consorzio ASI di Caltanissetta Salvatore IACUZZO;
il 15.3.2010, dalle ore 19.41 alle ore 19.42, interrogava ancora una volta il nominativo di Salvatore IACUZZO;
il 31.3.2010, alle ore 16.48 effettuava accertamenti, per la seconda volta, sul nominativo di Davide DURANTE ed alle ore 17.48 su quello di Pietro DI VINCENZO;
il 20.4.2010, dalle ore 8.41 alle ore 8.58, tornava ad interrogare il nominativo di Umberto CORTESE; sempre quel giorno, alle ore 8.55 e dalle ore 9.00 alle ore 9.08 effettuava accertamenti su Tullio GIARRATANO, ex Direttore di Confindustria Caltanissetta;
il 25.4.2010, alle ore 15.14 effettuava l’ennesimo accertamento su Salvatore MISTRETTA; dalle ore 16.42 alle ore 16.44 tornava ad interrogare il nominativo del predetto Tullio GIARRATANO, nonché dalle ore 16.45 alle ore 16.57 effettuava altri accertamenti su Umberto CORTESE;
il 28.4.2010, alle ore 17.09 ed alle ore 19.08 ancora una volta effettuava accertamenti su Umberto CORTESE;
il 14.3.2011, alle ore 12.26, interrogava nuovamente il nominativo di Pietro DI VINCENZO;
il 7.3.2012 dalle ore 12.31 alle ore 12.38, interrogava ancora una volta il nominativo del già menzionato Davide DURANTE;
il 12.9.2012, alle ore 8.07, tornava ad interrogare per l’ennesima volta DURANTE Davide;
il 31.3.2013, alle ore 12.12, effettuava accertamenti su Gioacchino GENCHI, già appartenente alla Polizia di Stato e, tra le altre cose, legale di Pietro DI VINCENZO nel procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dello stesso;
il 6.2.2013, alle ore 14.02 (dopo aver poco prima fatto accertamenti, come si è già detto in premessa della presente sezione, su RABBITO Gaetano) interrogava il nominativo del politico Vladimiro CRISAFULLI;
il 2.4.2013, dalle ore 9.07 alle ore 9.28, interrogava il nominativo di ARMAO Gaetano;
il 7.5.2013, alle ore 8.21 interrogava di nuovo il nominativo di ARMAO Gaetano;
il 3.6.2013, dalle ore 13.39 alle ore 13.41 interrogava il nominativo di BENANTI Marco;
il 7.6.2013, dalle ore 8.15 alle ore 8.27 interrogava nuovamente il nominativo di BENANTI Marco;
l’11.7.2013, dalle ore 8.30 alle ore 8.38 interrogava il nominativo del dott. Nicolò MARINO;
il 18.7.2013, dalle ore 7.33 alle ore 7.38 effettuava ancora accertamenti sul dott. Nicolò MARINO;
il 31.7.2013, alle ore 10.21 (subito dopo aver effettuato, anche in tal caso, accertamenti su RABBITO Gaetano), interrogava ancora una volta il nominativo di Vladimiro CRISAFULLI;
il 19.9.2013, alle ore 8.35, interrogava il nominativo di altro imprenditore di Caltanissetta, Pasquale Carlo TORNATORE;
il 26.9.2013, alle ore 7.57 (ancora una volta dopo aver compiuto, pochi minuti prima, accertamenti sul conto di RABBITO Gaetano) effettuava altra interrogazione sul nominativo di Vladimiro CRISAFULLI;
il 29.9.2013 dalle ore 16.41 alle ore 16.43 interrogava per la terza volta il nominativo di ARMAO Gaetano;
il 3.10.2013, alle ore 8.05 tornava ad effettuare accertamenti su ARMAO Gaeta;
il 4.10.2013, dalle ore 7.38 alle ore 7.39 e dalle ore 10.00 alle ore 10.01 ancora una volta, interrogava il nominativo di ARMAO Gaetano;
il 9.10.2013, dalle ore 16.44 alle ore 16.45 interrogava, per l’ennesima volta, il nominativo di ARMAO Gaetano;
il 3.2.2015, alle ore 18.03 interrogava ancora il nominativo di Davide DURANTE;
l’11.6.2015, dalle ore 12.16 alle ore 12.43 interrogava il nominativo di Gianpiero CASAGNI;
il 5.11.2015, alle ore 9.39, 9.40 e dalle ore 9.55 alle ore 10.01 effettuava accertamenti sul conto del giornalista Attilio BOLZONI;
il 7.7.2016, dalle ore 8.16 alle ore 8.19 e dalle ore 17.20 alle ore 17.27 interrogava per la seconda volta il nominativo del già menzionato CUSUMANO Giulio.
In un solo caso, peraltro, l’accesso è risultato eseguito, anziché da GRACEFFA, personalmente da DE ANGELIS, e ciò quando quest’ultimo ancora disponeva delle credenziali di accesso alle banche dati, benché già trasferito alla questura di Milano presso gli uffici distaccati all’interno della prefettura meneghina (successivamente le sue credenziali sarebbero scadute, con la conseguenza che ogni accesso non poteva che passare attraverso la compulsazione di GRACEFFA che, invece, continuava a prestare servizio presso la squadra mobile di Palermo).
Si tratta dell’interrogazione del nominativo di Vincenzo ARNONE, il boss di Serradifalco che era stato testimone di nozze di MONTANTE e con il quale quest’ultimo aveva avuto delle forme di cointeressenza economica. Tale interrogazione, peraltro, era avvenuta il 13 maggio 2014, ossia sedici giorni dopo la divulgazione mediatica (27 aprile 2014, articolo sul mensile I Siciliani giovani; 26 e 29 aprile 2014, notizia ripresa dal sito on line Iene sicule) della fotografia di MONTANTE, il giorno delle sue nozze, in compagnia del boss, come peraltro puntualmente annotato nel famoso file excel: […].
È di tutta evidenza come l’interrogazione della banca dati sul conto di ARNONE, da parte di DE ANGELIS, non poteva essere legata a ragioni istituzionali, in quanto quest’ultimo era ormai stato trasferito presso la questura-prefettura di Milano, ove non svolgeva più attività di polizia giudiziaria.
Inoltre, nessuna finalità di presunto contrasto alla mafia poteva giustificare l’input che, alla luce di quanto esposto (prossimità temporale rispetto alla divulgazione della foto compromettente), deve ritenersi fosse originato da MONTANTE (come nella generalità degli accessi abusivi accertati), in quanto questi, se da un lato certamente conosceva, come ampiamente rappresentato antea, lo status soggettivo di uomo d’onore rivestito da ARNONE (e perciò non gli necessitava alcun riscontro documentale in tal senso), dall’altro non era legittimato ad assumere improprie posture istituzionali che giustificassero la formazione di un archivio personale con la raccolta di dati o informazioni riservate sul conto di terzi e, nella specie, del predetto ARNONE.
§ 4.6. Considerazioni sull’esecuzione materiale degli accessi abusivi
E’ appena il caso di accennare ad una questione che, già emersa nel corso del secondo interrogatorio cui DE ANGELIS veniva sottoposto, lo stesso ha provato a chiarire nel corso del suo esame, ossia l’asserita esecuzione personale, tramite le credenziali di GRACEFFA, di alcuni degli accessi abusivi ascritti dall’accusa a quest’ultimo.
Si tratterebbe di una sorta di confessione volta ad una verosimile finalità liberatoria a vantaggio dell’amico e collega, trascinato nel vortice del “sistema MONTANTE” senza averne (almeno apparentemente) percepito alcun vantaggio immediato.
Al fine di giustificare l’emersione di tale circostanza soltanto nel corso del secondo interrogatorio, DE ANGELIS ha invocato, nel corso dell’esame, una sorta di originaria amnesia sul punto, che gli avrebbe impedito di esporre tale dettaglio sin dal primo interrogatorio.
Esame DE ANGELIS (da p. 47 del verbale di udienza del 18 ottobre 2018):
“[…] IMPUTATO DE ANGELIS – Perfetto. Allora, deve tener conto che questo… il primo interrogatorio di fronte al G.I.P. è stato un giorno e mezzo o due giorni dopo l’esecuzione dell’ordinanza e io… come ho detto e come confermo, mi è crollato il mondo addosso. Ho cercato di leggere tutto quello che ci era in queste tremilacinquecento pagine di ordinanza e ho cercato di fare mente locale su cose del 2009 fino al 2014, perché materialmente io ero convinto che le cose fossero andate così come avevo detto. Quando poi sono tornato a casa e ho iniziato a pensare di nuovo a tutto quello che era successo e ho chiesto di potere essere risentito dal P.M., io in quella occasione ho fatto due cose che sono assolutamente – diciamo – nella… in buonafede, anche perché non ho… in tutto questo periodo io ritengo che dopo avere analizzato tutto quello che ho fatto e avere capito di avere sbagliato ad avere fatto tutta una serie di azioni riprovevoli, io mi sono detto che la unica cosa che poteva non dico riscattarmi, ma se non altro farmi sentire in pace con me stesso fosse quello di dire tutta la verità, cosa che io ho fatto sia nel primo interrogatorio che nel secondo. Questa discordanza tra quello che… tra il primo e il secondo interrogatorio sta nel fatto che nel periodo di… tra il primo e il secondo interrogatorio, nel quale io vorrei specificare che non ho assolutamente avuto contezza delle dichiarazioni di Graceffa, che sono state poi depositate dopo il mio secondo interrogatorio, quindi io quello che aveva detto Graceffa non lo sapevo, ma questo mi è venuto in mente nel corso … nel periodo appunto, tra il primo e il secondo interrogatorio, tant’è che sono andato a farmi io una auto-perquisizione a casa e ho trovato… mi sono ricordato di questo fatto, che tante interrogazioni le ho fatte io con le credenziali di Graceffa e mi sono trovato a casa mia, in un portafoglio vecchio, un bigliettino con le dichiara.. con le credenziali della utenza S.D.I. di Graceffa e la sua password in quel… quindi, quando ho chiesto li interro… il secondo interrogatorio a… il 28 giugno, mi sembra, ho riferito questi particolari, ma non ho… assolutamente non sono mai voluto andare in contraddizione con quello che ho detto. Nel primo interrogatorio è vero che io ho detto che sono state fatte tutte da Graceffa, ma perché io – ripeto – nell’immediatezza dell’interrogatorio ho ricordato la parte successiva, la parte – come abbiamo detto – milanese, in cui io mi rifacevo esclusivamente a Graceffa. Nel secondo interrogatorio non ho voluto rimangiarmi delle cose, perché – ripeto – io tutto quello che sto dicendo adesso e che ho detto negli interrogatori precedenti sono la pura verità. Queste cose sono frutto di un… di una riflessione più attenta. Non è facile ricordarsi quello che si è fatto dal… nel 2009. lo nel secondo interrogatorio ho detto che è vero, Graceffa mi aveva dato a un certo punto le sue credenziali, ma ho anche detto che materialmente in un primo periodo le… queste interrogazioni me le ha fatte lui, poi probabilmente non lo ricordo esattamente, forse perché lui si era stufato di questo… di queste mie richieste o forse perché io volevo una… avere l’accesso più immediato gli ho chiesto se acconsentiva a farmi .. a darmi queste sue credenziali per potere accedere al… direttamente io, cosa che ho fatto. Questa credo che sia la doma… la risposta alla domanda che mi…”
Ciò posto, deve osservarsi come la questione posta da DE ANGELIS non assuma alcun significato sotto il profilo della possibile rarefazione della posizione di GRACEFFA, che peraltro qui non rileva se non incidenter tantum.
Infatti, gli accessi abusivi fatti da terzi mediante l’inserimento delle credenziali di un GRACEFFA consapevole della loro utilizzazione impropria, non vale ad elidere la responsabilità concorsuale di quest’ultimo, sicché ogni ulteriore discettazione sul punto appare invero sterile.
§ 4.7. Le ragioni degli accessi abusivi
Esaminata l’ampia carrellata degli accessi abusivi alle banche dati della polizia, occorre passare all’analisi delle ragioni sottese ai singoli accessi, in quanto esse consentono di lumeggiare la loro matrice ideativa.
§ 4.7.1. Le ragioni di carattere generale
L’argomento delle ragioni sottostanti agli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze di polizia è stato accennato antea (§ 4.1), con un taglio di tipo negativo, volto ad escludere la sussistenza, in capo a GRACEFFA, di una causa di giustificazione idonea a scriminare la sua condotta (cfr. annotazione n. 501/2017 cit. della squadra mobile di Palermo, che nega la pertinenza delle interrogazioni de quibus ad indagini in quel momento in corso).
Analoghe considerazioni è possibile fare per DE ANGELIS, in quanto, nel periodo di servizio prestato presso gli uffici T.L.C. (telecomunicazioni) della questura di MILANO, distaccati presso la prefettura meneghina, egli non svolgeva alcuna attività di polizia giudiziaria (cfr., a tal proposito, allegato n. 7 dell’annotazione n. 3227 del 21 novembre 2016, redatta dalla squadra mobile di Caltanissetta).
Esclusa, dunque, la ricorrenza di una causa di accesso lecita ai sistemi informatici, occorre ricercare le ragioni illecite di tali interrogazioni.
Dagli elementi raccolti pare potersi ragionevolmente inferire la plausibilità di un’ottica ricattatoria, perseguita da MONTANTE mediante l’utilizzazione strumentale dei dati estrapolati dalle interrogazioni abusive.
Ovviamente si tratta di una considerazione di massima, che poi si specifica in relazione alle singole vicende e che certamente rinviene un innegabile pendant con la tentata violenza privata in danno di CICERO.
In tale ultima vicenda (cfr. sez. seconda, cap. II, § 4), infatti, MONTANTE aveva mostrato a CICERO un corposo tabulato contenente una lunghissima serie di messaggi telefonici ricevuti, tra i quali quelli inviatigli dallo stesso CICERO. In tal modo, secondo l’interpretazione dei fatti data da quest’ultimo e risultata avvalorata da dati oggettivi, MONTANTE aveva inteso intimorirlo prospettando, implicitamente, la possibile esibizione di quei messaggi. E ciò, al fine ultimo di indurlo a confezionare una lettera retrodatata diretta a dimostrare, in maniera artificiosa, che le dichiarazioni contro Di FRANCESCO, rese da CICERO innanzi alla commissione parlamentare antimafia, fossero state ispirate, ex ante, dallo stesso MONTANTE.
Ora, tale vicenda non appare esibire delle connessioni oggettuali con la diversa vicenda degli accessi abusivi alle banche dati della polizia, e tuttavia ne suggerisce l’ispirazione teleologica: raccogliere informazioni per ricattare.
Si tratta di un calco operativo, questo, che veniva adottato sistematicamente da MONTANTE nei confronti dei propri avversari, come potrà constatarsi osservando da vicino alcuni dei singoli episodi di accesso abusivo accertati.
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